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D.Lvo 17/03/1995 n. 158

ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 90/531/CEE E 93/38/CEE, RELATIVE ALLE PROCEDURE DI APPALTI NEI SETTORI ESCLUSI

pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 104del 6 maggio 1995

modificato ed integrato ai sensi del: Decreto Legislativo 25 novembre 1999 n. 525 pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 11del 15 gennaio 2000

Art. 1. Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano integralmente l'aggiudicazione degli appalti di lavori, di forniture e di servizi di cui agli artt. 7 e 9 da parte dei soggetti indicati all'art. 2, che operano nei settori definiti negli

artt. da 3 a 6.

Art. 2. Soggetti aggiudicatori

1. Sono soggetti aggiudicatori:

a) le amministrazione dello Stato, le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti territoriali e locali, gli altri enti pubblici non economici, gli organismi di diritto pubblico comunque denominati e loro associazioni;

b) le imprese pubbliche;

c) i soggetti privati che per l'esercizio delle attività di cui agli artt. da 3 a 6 si avvalgono di diritti speciali o esclusivi.

2. Si considerano imprese pubbliche le imprese sulle quali i soggetti di cui al primo comma, lettera a) possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante perché ne hanno la proprietà, o hanno in esse una partecipazione finanziaria, oppure in conseguenza delle norme che disciplinano le imprese in questione; l'influenza dominante su un'impresa è presunta quando, rispetto ad essa, gli anzidetti soggetti, direttamente o indirettamente, ne detengono la maggioranza del capitale sottoscritto, oppure controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa, o hanno il diritto di nominare più della metà dei membri del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o del collegio sindacale della stessa.

3. Sono diritti speciali o esclusivi i diritti costituiti per legge, regolamento o in virtù di una concessione o altro provvedimento amministrativo avente l'effetto di riservare ad uno o più soggetti l'esercizio delle attività di cui agli

artt. da 3 a 6.

4. Si ritiene che un soggetto aggiudicatore fruisca di diritti speciali o esclusivi in particolare quando:

a) abbia la potestà di avvalersi di procedure espropriative o di imposizione di servitù per la realizzazione delle reti e delle strutture indicate negli

artt. da 3 a 6 o per l'installazione dei relativi impianti;

b) nel settore di cui all'art. 3, approvigioni di acqua potabile, gas, energia elettrica, energia termica reti gestite da soggetti titolari di diritti speciali o esclusivi.

Art. 3. Acqua, energia elettrica, gas, energia termica

1. Rientrano nel settore acqua, energia elettrica, gas, energia termica la messa a disposizione o la gestione di reti fisse per la fornitura di un servizio al pubblico per quanto riguarda la produzione, il trasporto o la distribuzione di gas, acqua potabile, energia elettrica, energia termica, nonché l'alimentazione delle suddette reti.

2. Non è disciplinata dal presente decreto, se effettuata da soggetti diversi da quelli di cui all'art. 2, primo comma, lettera a):

a) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione di acqua potabile o energia elettrica, quando la loro produzione sia destinata ad un uso diverso da quello indicato nel primo comma e l'alimentazione della rete pubblica dipenda dal consumo proprio del soggetto erogatore e non abbia superato il 30% della produzione totale considerata la media dell'ultimo triennio compreso l'anno in corso;

b) l'alimentazione di reti fisse per la distribuzione del gas o dell'energia termica, quando la loro produzione, da parte del soggetto erogatore, derivi inevitabilmente da un processo produttivo diverso da quelli individuati nel presente decreto e l'alimentazione della rete pubblica determini per il soggetto stesso un introito non superiore al 20% del volume d'affari considerata la media dell'ultimo triennio, compreso l'anno in corso.

Art. 4. Sfruttamento di area geografica

1. Si considera sfruttamento di area geografica la prospezione esclusiva, la ricerca esclusiva e la coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi, carbone

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può chiedere alla Commissione CE che lo sfruttamento di un'area geografica non sia considerato quale attività di cui al primo comma o che i soggetti interessati non siano considerati titolari di diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'art. 2, quarto comma, lettera b).

3. Ai fini della richiesta di decisione di cui al secondo comma il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunica alla Commissione CE le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, le intese o gli accordi che consentono l'applicazione del regime alternativo di cui all'art. 3 della direttiva 93/38/CEE, alle condizioni ivi stabilite.

4. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, adottati a seguito di decisione favorevole della Commissione CE, sono indicate le attività che fruiscono delle deroghe di cui al secondo comma.

5. I decreti di cui al quarto comma definiscono, inoltre, modalità atte ad assicurare che i soggetti aggiudicatori:

a) osservino i principi di non discriminazione e della concorrenza nell'aggiudicare appalti di lavoro, forniture o servizi, in particolare per quanto riguarda l'informazione che mettono a disposizione delle imprese in ordine alle proprie intenzioni di stipulare appalti;

b) comunichino alla Commissione CE, alle condizioni da questa stabilite, le informazioni relative all'assegnazione degli appalti.

Art. 5. Trasporti

1. Rientrano nel settore trasporti:

a) la gestione di reti di trasporto pubblico per ferrovia, sistemi automatici, filovia, tramvia o autobus, il cui esercizio sia subordinato alle prescrizioni delle competenti autorità pubbliche sui percorsi, sulle capacità di trasporto disponibili o sulla frequenza del servizio, con esclusione del servizio di trasporto mediante autobus qualora esso possa essere liberamente svolto, su tutto o parte del territorio nazionale, da altri soggetti in assenza di concessione alle stesse condizioni previste per i soggetti aggiudicatori;

b) la messa a disposizione dei vettori aerei, marittimi e fluviali, di aeroporti, di porti marittimi o interni, nonché di altri impianti terminali di trasporto.

Art. 6. Telecomunicazioni

1. Rientrano nel settore delle telecomunicazioni la messa a disposizione o la gestione di reti pubbliche di telecomunicazione o la prestazione di uno o più servizi pubblici di telecomunicazione.

Art. 7. Oggetto degli appalti

1. Ai fini del presente decreto si intendono per appalti:

a) di lavori, gli appalti che hanno ad oggetto l'esecuzione, eventualmente congiunta alla progettazione, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, dei lavori di edilizia o di genio civile di cui all'allegato XI, comprese le forniture e i servizi necessari alla loro esecuzione;

b) di forniture, gli appalti che hanno ad oggetto l'acquisto, il leasing operativo, la locazione, l'acquisto a riscatto, con o senza opzioni per l'acquisto di prodotti, comportanti, eventualmente, anche lavori di posa in opera ed installazione;

c) di servizi, gli appalti che hanno ad oggetto le prestazioni elencate negli allegati XVI-A e XVI-B.

2. Gli appalti che includono servizi e forniture, fermo quanto previsto all'art. 9, dodicesimo comma, sono considerati appalti di forniture quando il valore totale di queste è superiore al valore dei servizi compresi nell'appalto.

3. Per gli appalti di servizi di cui all'allegato XVI-B e per quelli in cui tali servizi sono prevalenti rispetto a quelli di cui all'allegato XVI-A, si applicano solo gli artt. 19 e 28.

Art. 8. Appalti esclusi

1. Il presente decreto non si applica:

a) agli appalti che i soggetti aggiudicatori assegnano per il conseguimento di scopi diversi dall'esercizio di proprie attività rientranti nei settori di cui agli artt. da 3 a 6, ovvero per l'esercizio di dette attività in uno Stato che non sia membro della CE, purché non comportino lo sfruttamento materiale di una rete o di un'area geografica della Comunità; tuttavia il presente decreto si applica agli appalti, assegnati dai soggetti aggiudicatori che esercitano la propria attività nel settore dell'acqua potabile, riguardanti progetti di ingegneria idraulica, irrigazione e drenaggio, ove il volume d'acqua destinato all'approvigionamento d'acqua potabile sia superiore al 20% del volume totale reso disponibile dalla realizzazione

b) agli appalti il cui oggetto è destinato ad essere rivenduto o ceduto in locazione a terzi, quando il soggetto aggiudicatore non è titolare di alcun diritto speciale o esclusivo per la locazione o la vendita dell'oggetto di tali appalti o quando altri soggetti possono liberamente venderli o darli in locazione alle stesse condizioni dell'aggiudicatore;

c) agli appalti nel settore delle telecomunicazioni che vengano assegnati per acquisti destinati esclusivamente a permettere ai soggetti aggiudicatori di assicurare uno o più servizi di telecomunicazione, qualora altri soggetti siano liberi di offrire gli stessi servizi nella stessa zona geografica e a condizioni sostanzialmente identiche;

d) agli appalti di lavori, forniture o servizi dichiarati segreti o la cui esecuzione richieda misure speciali di sicurezza, conformemente alle vigenti disposizioni legislative, regolamentari o amministrative o quando lo esiga la protezione degli interessi nazionali essenziali;

e) agli appalti disciplinati da norme procedurali differenti ed aggiudicati sulla base: e1) di un accordo internazionale concluso, conformemente al Trattato CE, tra l'Italia ed uno o più Paesi terzi e concernente lavori, forniture o servizi destinati alla realizzazione o all'utilizzazione in comune di un'opera da parte degli Stati firmatari; qualsiasi accordo sarà comunicato alla Commissione CE a cura del Ministero degli affari esteri; e2) di un accordo internazionale concluso in relazione alla presenza di truppe di stanza e concernente imprese di uno Stato membro o di un paese terzo; e3) della procedura specifica di un'organizzazione internazionale;

f) agli appalti che i soggetti esercenti le attività di cui all'art. 3 assegnano per approvigionarsi dell'acqua, dell'energia o dei combustibili destinati alla loro produzione; 1-bis. Sono comunque esclusi dal campo di applicazione del presente decreto i servizi di telecomunicazioni di cui alla comunicazione della Commissione Europea adottata ai sensi dell'art. 8, paragrafo 2, della direttiva 93/38/CEE, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C/129 dell'8-5-1999».

2. Il presente decreto non si applica ai seguenti appalti di servizi:

a) appalti aggiudicati ad un soggetto che sia esso stesso un'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'art. 1, lettera b), della direttiva 92/50/CEE del Consiglio, del 18-6-1992 che coordina le procedure d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base a d'aggiudicazione degli appalti pubblici di servizi, in base a un diritto esclusivo di cui beneficia in virtù di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative compatibili con il Trattato;

b) appalti relativi all'acquisizione o alla locazione, indipendentemente dalle modalità finanziarie, di terreni, edifici esistenti o altri immobili riguardanti comunque diritti inerenti a tali beni; rientrano, tuttavia, nel campo di applicazione del presente decreto gli appalti relativi ai servizi finanziari conclusi precedentemente, contestualmente o successivamente al contratto di acquisto o locazione, qualunque ne sia la forma;

c) appalti relativi ai servizi di telefonia vocale, telex, radiotelefonia mobile, radioavviso e radiotelecomunicazioni via satellite;

d) appalti relativi a servizi d'arbitrato e di conciliazione;

e) appalti relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita ed al trasferimen to di titoli o di altri strumenti finanziari;

f) appalti relativi a servizi di ricerca e selezione del personale;

g) appalti relativi a servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i cui risul tati appartengono al soggetto aggiudicatore perché li usi nell'esercizio della sua attività purché la prestazione del servizio sia dal medesimo interamente retribuita.

 

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